Acquisto e detenzione di armi comuni da sparo
- Giulio Magnani
- 15 mar 2022
- Tempo di lettura: 2 min
Aggiornamento: 24 mar 2022
Le armi comuni da sparo possono essere acquistate solo da soggetti titolari di una qualsiasi licenza di porto d'armi o che abbiano ottenuto il nulla osta del questore [1]. Detto nulla osta, su cui sono indicate le armi e le munizioni che è possibile acquistare, ha validità di 30 giorni e vale sull'intero territorio nazionale; autorizza l'acquisto ed il successivo trasporto fino al luogo di detenzione. Viene di norma rilasciato in doppio originale, di cui uno deve essere consegnato all'armiere o al privato da cui la/le arma/i e le munizioni sono acquistate e l'altro rimane all'acquirente.
La detenzione in sé di armi comuni da sparo non è soggetta ad autorizzazione da parte dell'Autorità di P.S., a meno che non si vogliano detenere in numero superiore ai limiti stabiliti dalla legge [2]. Tali limiti sono:
n. 3 armi comuni da sparo;
n. 12 armi comuni da sparo riconosciute sportive;
illimitate armi comuni da sparo per uso venatorio.
Detti limiti sono riferiti alla singola persona, motivo per cui più persone conviventi possono detenere ciascuno fino al quantitativo massimo consentito. Per superare i limiti sopra riportati occorre richiedere l'apposita licenza di collezione per armi comuni da sparo (vedasi pagina specifica).
La custodia delle armi deve essere garantita diligentemente in modo da evitare che eventuali ladri possano agevolmente impossessarsene, ne è vietata inoltre la consegna a minori, incapaci, imperiti e tossicodipendenti [3]. L'Autorità di P.S. può, motivatamente, imporre particolari prescrizioni per la custodia [4]. Nel caso di affidamento di un'arma, all'interno del luogo di detenzione, ai conviventi che non siano minori, incapaci, imperiti o tossicodipendenti (ad es. nel caso di marito che lascia un'arma in casa a disposizione della moglie) è opportuno, per cautela, assicurarsi che l'affidatario sia a sua volta titolare di licenza di porto d'armi o abbia almeno conseguito la certificazione di idoneità al maneggio delle armi al fine di poterne escludere l'imperizia, sebbene non sia strettamente richiesto. Ciò, ovviamente, sempre assicurandosi che alcuno dei soggetti già elencati possa agevolmente impossessarsene.
La detenzione di armi comuni da sparo e loro parti deve essere denunziata alla Questura entro 72 ore dalla acquisizione della materiale disponibilità [4] e la denunzia deve essere ripetuta ogni qual volta le armi vengano trasferite.
L'acquisto e la detenzione di armi rientranti nelle cat. europee A6, A7 ed A8 sono soggette ad ulteriori limitazioni (vedasi pagina specifica).
[1] art. 35 TULPS
[2] art. 10 L. 18 aprile 1975, n. 110
[3] artt. 20 e 20-bis L. 18 aprile 1975, n. 110
[4] art. 38 TULPS
Comentarios