Armi per uso venatorio (sintesi)
- DirittoArmi.it
- 2 dic 2024
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La definizione delle armi da caccia è fondamentale non solo per la caccia stessa, ma anche per l'individuazione delle armi che possono essere detenute in quantità illimitata. Sono ammessi per l'uso venatorio:
i fucili ad anima liscia sia a colpo singolo ad una o due canne che semiautomatici con capienza del serbatoio fino a due colpi;
i fucili semiautomatici a canna rigata con serbatoio fino a due colpi (tranne per il cinghiale, per cui sono ammessi cinque colpi);
i fucili a canna rigata a colpo singolo o a ripetizione (senza limiti di capienza del serbatorio);
i fucili a due o tre canne miste (combinati), di cui non più di due dello stesso tipo.
Le armi a canna liscia non possono essere di calibro superiore al 12, mentre le armi a canna rigata non possono essere di calibro inferiore a 5,6mm e con bossolo a vuoto di lunghezza inferiore a 40mm. Il requisito della lunghezza del bossolo è applicabile solo per le armi a canna rigata in calibro pari a 5,6mm, mentre non è rilevante per le armi in calibro superiore.
Sono in ogni caso escluse le armi rientranti nelle categorie A6, A7 e B9 (corrispondenti alle vecchie B7) e le armi a percussione anulare di calibro inferiore al 6mm Flobert.
Sono sempre state considerate da caccia anche le armi lunghe ad avancarica con canna sia liscia che rigata, pur essendo evidentemente prive di bossolo, purché rispettanti i requisiti di calibro a seconda della tipologia di canna. Analogamente si dovrebbero considerare da caccia anche le carabine ad aria o gas compressi, purché di calibro superiore a 5,6mm (sono quindi sicuramente escluse le carabine nei più diffusi calibri 4,5mm e 5,5mm).
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