Detenzione e trasporto di munizioni, polveri ed esplodenti
- Giulio Magnani
- 16 mar 2022
- Tempo di lettura: 6 min
Aggiornamento: 24 mar 2022
La detenzione di munizioni ed esplodenti, comprese le polveri di I categoria, deve essere denunciata all'ufficio locale di PS (commissariato o comando locale Carabinieri) entro 72 ore dalla loro materiale acquisizione (o dal loro caricamento) [1]. Poiché deve essere denunciata la concreta detenzione e non il semplice acquisto di munizioni, quelle acquistate (o caricate) e sparate entro 72 ore non sono più soggette all'obbligo di denuncia [2]. Ciò è evidente in quanto, dal momento in cui sono state sparate, non sono più detenute e pertanto denunciare la detenzione di munizioni non più possedute non solo non è dovuto, ma potrebbe costituire una falsa dichiarazione penalmente perseguibile.
Per anni si è ritenuto che andasse denunciato anche il consumo delle munizioni, ma la giurisprudenza ha chiarito definitivamente che il decremento di munizioni non sia da denunciarsi così come il loro successivo reintegro, a condizione che non vengano a detenersi quantitativi maggiori rispetto a quelli già denunciati [3].
Per lo stesso motivo non è richiesto a chi abbia consumato munizioni di conservare alcuna prova del loro consumo (il c.d. "scarico"), che tra l'altro mai potrebbe essere prodotto da chi ha consumato le munizioni a caccia.
Sono da denunciarsi esclusivamente le munizioni finite, le polveri di I categoria e gli artifizi di IV cat., mentre non devono essere denunciati gli inneschi, i bossoli innescati, i bossoli, le palle, i pallini e le borre. Ugualmente non vanno denunciate i proiettili per armi e strumenti ad aria o gas compressi e le palle per le armi ad avancarica.
Le munizioni di libera vendita per strumenti da salve (cat. V/E) non sono soggette all'obbligo di denunzia, mentre le munizioni da salve per armi comuni da sparo (cat. V/A) sono da denunciarsi come quelle ordinarie e devono essere computate ai fini del deposito senza licenza. Il dubbio potrebbe nascere per alcune munizioni da salve utilizzabili sia in strumenti di libera vendita che in armi comuni da sparo (.22, .380, .45), ma essendo queste ricomprese dal CIP tra le munizioni da salve per strumenti tecnici e da segnalazione [4] non possono che considerarsi di libera detenzione e difatti sono esplodenti di cat. V/E.
Chi detiene legalmente armi può non denunciare munizioni a pallini per fucile da caccia fino al numero di 1.000 [5]; non è specificato che le armi debbano essere nello stesso calibro delle munizioni detenute, né addirittura che debbano essere da fuoco o da sparo. Si è dibattuto se quindi le munizioni "a pallettoni" fossero sempre da denunciare, solo recentemente la S.C. ha chiarito che tale esenzione è applicabile a tutte le munizioni spezzate per fucile da caccia [6]. Le munizioni a pallini per arma corta, invece, rimangono soggette all'obbligo di denuncia in qualsiasi quantità in quanto sicuramente non definibili "per fucili da caccia".
In base a tale particolare regime di favore si è consolidata negli anni una corrente di pensiero secondo cui le munizioni spezzate sarebbero di libera vendita: ciò è senz'altro errato e la cessione a soggetti sprovvisti di autorizzazione è sanzionabile penalmente ed amministrativamente [7].
Nel nostro ordinamento, contrariamente a quanto disposto per le armi, non è previsto un generico limite alla detenzione di munizioni ma al trasporto ed al deposito senza licenza [8]. Trattandosi inoltre di norma finalizzata alla prevenzione di infortuni e disastri, ciò significa che i limiti al deposito ed al trasporto senza licenza non sono da intendersi per persona ma per unità immobiliare (o almeno per locale) e per singolo trasporto (quindi per veicolo). Di conseguenza è assolutamente sconsigliabile che più persone detengano nello stesso locale o trasportino sullo stesso veicolo quantitativi di munizioni ed esplodenti complessivamente eccedenti i limiti al deposito e al trasporto, sebbene tale situazione risulti tollerata per "consuetudine".
Di contro, in linea teorica, ciò non impedirebbe che una singola persona possa detenere quantitativi di munizioni ed esplodenti complessivamente eccedenti i limiti ma tenuti in distinti depositi (da consigliarsi per prudenza almeno come distinte unità immobiliari).
I quantitativi massimi per deposto e trasporto senza licenza sono di:
200 munizioni per arma corta;
1500 munizioni per fucile da caccia (a palla o spezzate);
5kg di polveri di I cat. (da lancio o da mina);
25kg di artifici di IV cat.;
5kg di artifici di V cat. gruppo D.
Per quello che riguarda invece inneschi, bossoli innescati, micce di sicurezza e artifici e munizioni di cat. V/E la norma chiarisce che possono trasportarsi e detenersi non solo senza licenza ma anche senza limiti. Al contrario le munizioni da salve per armi comuni da sparo (cat. V/A) fanno cumulo con quelle caricate a palla o a pallini.
Attenzione, però: i quantitativi relativi a munizioni per fucile da caccia, polveri di I cat. e artifici di IV cat. non sono cumulabili ma bensì alternativi, situazione da cui si ricava una prudenziale equivalenza secondo cui 300 munizioni per fucile = 1kg di polvere I cat. = 5kg artifici IV cat. Di contro, a rigor di logica, non potrebbero ritenersi applicabili le tabelle di equivalenza previste all'Allegato B al Reg. TULPS, le quali sono riferite esclusivamente ai depositi di minuta vendita sebbene poi in concreto spesso vi si faccia riferimento in quanto è comunque una modalità di computazione più realistica rispetto alla precedente equivalenza e più comoda, per quanto sempre prudenziale, rispetto all'effettivo computo della polvere contenuta in ogni munizione in deposito. Si riporta l'equivalenza di cui all'All. B:
1kg polvere I cat.
n. 300 munizioni a polvere nera per armi lunghe
n. 560 munizioni a polvere senza fumo per armi lunghe
n. 4.000 munizioni per armi corte
n. 12.000 munizioni a percussione anulare
n. 25.000 munizioni per armi Flobert
n. 12.000 munizioni da salve
Le munizioni per arma corta, a differenza di quelle per fucile da caccia, non sono da computare nel limite di 5kg di polveri di I categoria [9].
Trattandosi di trasporto senza licenza, inoltre, le munizioni e gli esplodenti legalmente acquisiti e detenuti possono essere trasportati anche da soggetti sprovvisti di porto d'armi. A questo proposito si noti che la licenza cui si fa riferimento nell'art. 97 Reg. TULPS non è il porto d'armi, di cui all'art. 42 TULPS, ma la vera e propria licenza di deposito e trasporto per esplodenti di cui all'art. 47 TULPS. Difatti detta licenza è la stessa che viene rilasciata, per modesti quantitativi (fino a 1500 munizioni per arma corta) e senza particolari requisiti per i locali, a coloro che ne hanno bisogno per fini sportivi o di studio [10].
Circa la citata licenza di deposito, il Ministero stesso ha specificato che i quantitativi autorizzati sono da intendersi in aggiunta a quelli ordinariamente tenibili in deposito, di modo che il totale ammesso sia di 1.700 munizioni per arma corta [10].
Si fa notare infine che l'art. 97 Reg. TULPS non consentirebbe, senza licenza di deposito, la detenzione di munizioni per arma lunga non da caccia (ad es. .22 LR, .17 HMR, 5,45x39, cal. 10, cal. 8 et cetera). Per consuetudine si considerano ricomprese tra le munizioni per arma corta, ma è prassi che non ha riscontro nella legge e che pertanto non tutela il detentore delle munizioni.
La direttiva (UE) 2017/853 ha introdotto un generico obbligo di custodia anche per le munizioni [11], che quindi teoricamente richiederebbero ora le stesse cautele già richieste per le armi. Ciononostante le munizioni e le polveri devono continuare a ritenersi escluse da particolari obblighi di custodia [12].
Sulla base di quanto evidenziato, colui che detiene in casa munizioni entro i limiti riportati può acquistare ulteriori munizioni per l'utilizzo immediato in poligono o a caccia, ovviamente sempre che queste ultime rimangano entro i medesimi limiti trasportabili senza licenza. Fondamentale è però che eventuali munizioni acquistate, trasportate ed avanzate non vengano poi detenute assieme a quelle già in possesso, di modo da costituire un deposito non autorizzato, o che comunque la somma tra le munizioni non sparate e quelle già detenute non ecceda i limiti al deposito senza licenza.
Non è consentita la detenzione di munizioni per armi detenute in collezione [13]. La norma è generica, ma il Ministero dell'Interno ha chiarito successivamente che, come era logico, il divieto non si applica alle munizioni compatibili con armi detenute in collezione ma detenute per essere utilizzate in armi detenute fuori collezione [14]. Rimane comunque uno dei punti più ambigui e delicati della legislazione in materia, pertanto è opportuno essere cauti. La norma non si applica nel caso di collezione di armi comuni di cat. A6, A7 ed A8 [15].
[1] art. 38 TULPS
[2] Cass. I penale 25597/2013 e successive pronunce
[3] Circ. Min. Int. 557/PAS.10611-10171.(1) del 7 agosto 2006
[4] CIP, Tab VIII - Cartridges for alarm weapons
[5] art. 26 L. 18 aprile 1975, n. 110
[6] Cass. I penale 17013/2015 e successive pronunce, da cui Circ. Min. Int. 557/PAS/U/005233/10171(1) del 30 marzo 2016
[7] tale erronea convinzione è basata sull'esonero dall'obbligo di denuncia fino a 1.000 munizioni a pallini per fucili da caccia (art. 26 L. 110/75) e sulla deroga alla registrazione della vendita delle stesse (art. 5 L. 110/75)
[8] l'art. 10 L. 110/75 limita la detenzione di armi, gli artt. 50 e 51 TULPS e l'art. 97 Reg. TULPS limitano il deposito senza licenza; non esiste alcuna norma che limiti la detenzione di munizioni o esplodenti da parte dei privati
[9] all'art. 97 Reg. TULPS limita i depositi senza licenza a 5kg di polveri "ovvero" 1.500 munizioni per fucile da caccia, "nonché" 200 munizioni per arma corta; è evidente quindi che queste ultime sono in aggiunta a tutte le sostanze esplodenti elencate in precedenza
[10] Circ. Min. Int. 557/pas.6340-10171(1) del 29 maggio 2006 e Circ. Min. Int. 557/PAS/14318.10171(1) del 20 ottobre 2006
[11] art. 5-bis direttiva 91/477/CEE come modificata dalla direttiva 2017/853
[12] la giurisprudenza costante della S.C. ha ritenuto non applicabili alle munizioni (ed agli esplodenti diversi dagli esplosivi micidiali) le disposizioni in materia di custodia di cui all'art. 20 L. 110/75, fermi restando gli obblighi di cui all'art. 20-bis
[13] art. 10 L. 18 aprile 1975, n. 110
[14] CIRCOLARE
[15] la licenza di collezione di cui all'art. 12, c. 7, D.Lgs 104/2018 prevede espressamente la detenzione di munizioni
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