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Disciplina delle armi bianche

Aggiornamento: 2 dic 2024

Le armi proprie bianche sono contraddistinte da una disciplina analoga a quella prevista per le armi comuni da sparo, anzi per certi versi più restrittiva. In particolare possono essere acquistate solo da persone autorizzate (porto d'armi, nulla osta, licenza di collezione armi antiche), devono essere denunciate e non ne è mai consentito il porto. Uniche eccezioni al divieto generale di porto sono in occasioni di rievocazioni storiche [1] e nel caso di bastoni animati, per i quali è prevista specifica licenza di porto (ormai del tutto obsoleta), a condizione che la lama non sia più corta di 65cm [2].




Acquisto: soggetto ad autorizzazione (porto d'armi o nulla osta) [art. 35 TULPS];


Detenzione: senza limiti, soggetta a denuncia [art. 38 TULPS];


Porto: quasi totalmente vietato;


Trasporto: consentito ai titolari di licenza di porto d'armi [3] o previo avviso al Questore [art. 34 TULPS];


Fabbricazione, commercio, importazione: soggetti a licenza del Questore [art. 31 TULPS].




Importazione o vendita abusiva: arresto fino a 3 mesi o ammenda fino a 206 euro [art. 17 TULPS];


Detenzione abusiva: arresto da 3 mesi a 1 anno o ammenda fina a 371 euro [art. 697 C.P.];


Porto abusivo: arresto da 18 mesi a 3 anni, arresto fino a 18 mesi se trattasi di bastone animato [art. 699 C.P.].





[3] Circ. Min. Int. 559/C.3159-10100(1)1 del 14 febbraio 1998

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