Collezione di armi (sintesi)
- DirittoArmi.it
- 4 dic 2024
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Per poter detenere armi da sparo oltre i limiti stabiliti dalla legge, così come per la detenzione di armi di categorie generalmente vietate ai civili, occorre essere titolari di specifica licenza di collezione. Attualmente le licenze di collezione risultano essere di quattro tipologie, come di seguito descritte.
La licenza di collezione per armi comuni da sparo consente di detenere armi comuni da sparo oltre il limite fissato per singola persona, comunque nel limite di un esemplare per modello (salvo che si detengano più esemplari di uno stesso modello distinti da particolari che li differenzino sotto il profilo collezionistico). Le armi devono essere singolarmente autorizzate, annotate sulla licenza e denunciate.
La licenza di collezione per armi antiche, artistiche e rare d'importanza storica autorizza il titolare a detenere senza limiti le armi antiche e le armi comuni da sparo che siano comprovatamente qualificabili come artistiche o rare d'importanza storica. Il titolare della licenza è autorizzato all'acquisto delle armi antiche, artistiche e rare d'importanza storica anche se sprovvisto di ulteriore titolo autorizzativo (porto d'armi o nulla osta all'acquisto) ed è inoltre esonerato sia dall'obbligo di denuncia delle armi (ma deve dichiarare le generiche tipologie di armi che detiene in collezione) sia dall'obbligo di presentazione della certificazione medica quinquennale imposta ai detentori di armi da fuoco sprovvisti che non siano titolari di licenza di porto d'armi.
La licenza di collezione per armi delle categorie A6, A7 ed A8 consente la detenzione delle armi di tali tipologie, nonché dei relativi caricatori e munizionamento, acquistate successivamente a giugno 2017.
La licenza di collezione per armi da guerra o "tipo guerra" non può più essere rilasciata dal 1975, ferma restando la validità delle licenze già in essere all'entrata in vigore del divieto. Le armi tuttora detenute in forza di tali licenze possono essere trasferite a privati solo per successione (anche testamentaria), previo avviso al Ministero dell'Interno e richiesta del rilascio di nuova eccezionale licenza da parte del/degli erede/i.
Ai fini del rilascio delle licenze di collezione non è necessario dimostrare il possesso della capacità tecnica.
E' sempre vietata la detenzione delle munizioni per le armi detenute in collezione (salvo che si detengano fuori collezione altre armi nello stesso calibro), ad eccezione che per le armi di categoria A6, A7 ed A8 detenute con specifica licenza.
Il titolare della licenza che sia in possesso della capacità tecnica è autorizzato al trasporto delle armi in collezione (previo avviso al questore, secondo il Ministero dell'Interno) per la prova in poligoni e campi di tiro autorizzati con frequenza non inferiore ad una volta ogni sei mesi per ogni singola arma e sparando non più di 62 colpi per singola arma.
Tutte le licenze sopra elencate sono permanenti e valgono esclusivamente per i locali specificati. Sono tutte rilasciate dal questore, ad eccezione di quella per armi da guerra che è rilasciata dal prefetto. L'Autorità che rilascia la licenza ha facoltà di imporre specifiche misure di sicurezza.



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