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Disciplina delle armi comuni da sparo

Aggiornamento: 24 mar 2022

In linea generale delle armi comuni da sparo sono vietati ai privati l'acquisto ed il porto, la cui autorizzazione rilasciata al singolo costituisce eccezione rispetto al divieto generale.


La detenzione si considera illegale se l'arma non è regolarmente denunciata (anche se acquistata legalmente) o se il numero di armi detenute è superiore ai limiti imposti e se non si è titolari di licenza di collezione. L'omessa denuncia di trasferimento dell'arma già detenuta legalmente è spesso opinabilmente ritenuta una detenzione illegale, sebbene a rigor di logica si tratterebbe di contravvenzione sanzionabile dall'art. 17 TULPS ed oblabile.


Le armi di cat. A6, A7 ed A8 si devono considerare acquisite e detenute illegalmente quando il detentore non possieda gli specifici requisiti (se acquisite successivamente al 13 giugno 2017) [1].


Il porto è illegale quando il portatore è sprovvisto di specifica licenza di porto d'armi ed il trasporto si considera illegale quando il trasportatore non ha dato avviso all'Autorità di PS o quando sia sprovvisto di un qualsiasi porto d'armi o altra licenza di trasporto.



Fabbricazione, introduzione nel territorio dello Stato, vendita o cessione illegali: reclusione da 2 a 8 anni e multa da 6.666 a 33.333 euro (artt. 1 e 7 L. 895/67).


Detenzione illegale: reclusione da 8 mesi a 5 anni e 4 mesi e multa da 2.000 a 13.333 euro (artt. 2 e 7 L. 895/67).


Porto illegale: reclusione da 1 anno e 4 mesi a 6 anni e 8 mesi e multa da 2.666 a 26.666 euro, con aggravanti (artt. 4 e 7 L. 895/67).


Trasporto illegale: arresto fino a 3 mesi o ammenda fino a 206 euro (artt. 17 e 34 TULPS).


Omessa consegna: reclusione da 8 mesi a 5 anni e 4 mesi anni e multa da 2.000 a 13.333 euro (artt. 3 e 7 L. 895/67).


Addestramento (anche per via telematica) alla fabbricazione o all'uso: reclusione da 8 mesi a 4 anni (artt. 2-bis L. 895/67).


Fabbricazione, introduzione nel territorio dello Stato, esportazione, commercio, vendita o cessione di armi o canne clandestine: reclusione da 3 a 10 anni e multa da 2.000 a 20.000 euro (art. 23 L. 110/75).


Fabbricazione, introduzione nel territorio dello Stato o vendita illegali di caricatori soggetti a denuncia: arresto fino a 3 mesi o ammenda fino a 206 euro (artt. 17 e 34 TULPS).


Detenzione illegale di caricatori soggetti a denuncia: arresto da tre a dodici mesi o ammenda fino a 371 euro (art. 697 C.P.).



[1] art. 12 D.Lgs 10 agosto 2018, n. 104

 
 
 

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