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Disciplina delle armi da guerra

Aggiornamento: 2 dic 2024

Le armi da guerra e "tipo guerra", nonché le munizioni da guerra, possono essere detenute esclusivamente dagli operatori professionali muniti di licenza ex art. 28 TULPS oppure dai pochissimi collezionisti autorizzati. Ai fini amministrativi e penali le armi da guerra, le armi tipo guerra, le rispettive parti e le munizioni da guerra sono sostanzialmente equiparate; per tutti i delitti sotto elencati si procede a giudizio direttissimo.




Fabbricazione, introduzione nel territorio dello Stato, vendita o cessione illegali: reclusione da 3 a 12 anni e multa da 10.000 a 50.000 euro (art. 1 L. 895/67).


Detenzione illegale: reclusione da 1 a 8 anni e multa da 3.000 a 20.000 euro (art. 2 L. 895/67).


Porto illegale: reclusione da 2 a 10 anni e multa da 4.000 a 40.000 euro, con aggravanti (art. 4 L. 895/67).


Omessa consegna: reclusione da 1 a 8 anni e multa da 3.000 a 20.000 euro (art. 3 L. 895/67).


Addestramento (anche per via telematica) alla fabbricazione o all'uso: reclusione da 1 a 6 anni (art. 2-bis L. 895/67).


Trasporto senza avviso preventivo: arresto fino a 3 mesi o ammenda fino a 206 euro (artt. 17 e 34 TULPS).

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