Modifica ed alterazione di armi
- Giulio Magnani
- 22 mar 2022
- Tempo di lettura: 2 min
Aggiornamento: 24 mar 2022
In linea generale sulle armi è consentito effettuare tutti gli interventi necessari al miglior utilizzo da parte dell'utente, quali regolazione o sostituzione dello scatto, sostituzione di parti o componenti con altre analoghe, montaggio di conversioni di calibro, applicazione di accessori. Vi sono però dei limiti ed in particolare è vietato modificare la meccanica o le dimensioni dell'arma di modo che ne aumenti la capacità offensiva o l'occultabilità [1].
Ciò in particolare è riferito alle modifiche meccaniche che consentono di trasformare un'arma semiautomatica in automatica ed a quelle dimensionali che trasformano l'arma lunga in arma corta. La disposizione è riferita genericamente alle "armi", pertanto si applica a tutte le tipologie di armi e non solo alle armi comuni da sparo.
Si deve segnalare però che la S.C. ha adottato negli anni un orientamento che va ben oltre la lettera della legge, complice anche il travisamento totale del concetto di "parte di arma" [2], secondo cui l'esecuzione di interventi anche minimali viene considerato alterazione (ad es. il montaggio di accessori per il puntamento, che la S.C. considera parti di arma) [3]. Tale orientamento è da ritenersi assolutamente non condivisibile e, almeno dal punto di vista tecnico, del tutto errato.
E' bene inoltre specificare che la direttiva 91/477 consente qualsiasi intervento sulle armi da fuoco da parte del detentore a condizione che l'arma non si trovi a ricadere in una categoria soggetta a controllo superiore (fatta eccezione per le armi che possono diventare A7 in base al caricatore che montano) [4].
[3] ultime note, ex pluribus, Cass. VI penale 17597/2021 e Cass. VII penale 30581/2019, entrambe che si riconducono alla giurisprudenza antecedente alle modifiche introdotte alla definizione di "parte di arma" dal D.Lgs 104/2018 e riportanti la definizione di parte di arma non più in vigore (!!!)
[4] il riferimento è alle sole categorie propriamente definite (A, B, C) e non anche alle sottocategorie (ad es. B4, B9...); in sostanza le armi di cat. B non possono essere trasformate in armi di cat. A e le armi di cat. C non possono essere trasformate in armi di cat. B o A
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