Porto, trasporto e uso di armi comuni da sparo
- Giulio Magnani
- 15 mar 2022
- Tempo di lettura: 2 min
Aggiornamento: 24 mar 2022
Delle armi comuni da sparo è consentito il porto in luogo pubblico o aperto al pubblico esclusivamente ai titolari di apposita licenza di porto d'armi [1] e limitatamente alla tipologia di armi per la quale la licenza è rilasciata.
I titolari di licenza di porto d'armi possono inoltre trasportare tutte le tipologie di armi comuni da sparo (oltre a quelle antiche e a quelle bianche) fino al numero di sei [2]. Detto limite è riferito al singolo titolare di licenza, motivo per cui più persone munite di porto d'armi possono trasportare ciascuna sei armi comuni da sparo.
Oltre che nei poligoni del Tiro a Segno Nazionale, il maneggio e l'utilizzo delle armi è consentito in qualsiasi luogo privato non aperto al pubblico opportunamente attrezzato o in cui sia in alcun modo escluso pericolo per terzi [3]. Ciò comporta ad esempio che il titolare di licenza di porto di fucile può maneggiare ed usare (quindi portare) un'arma corta in un poligono privato, a condizione che si possa considerare non aperto al pubblico. Per lo stesso motivo è consentito anche a persone sprovviste di porto d'armi di maneggiare ed usare armi in luogo non aperto al pubblico, ma per prudenza è bene che siano sempre controllate dal detentore delle armi, soprattutto se si tratta di persone sprovviste perfino di abilitazione al maneggio.
Possono inoltre trasportare armi comuni da sparo i titolari di licenza di trasporto per armi sportive rilasciata dal questore [4] ed i titolari di carta di riconoscimento rilasciata da una sezione del T.S.N. e vidimata dall'Autorità locale di P.S. (c.d. "carta verde") [5], limitatamente i primi alle armi sportive ed i secondi alle armi iscritte nella carta di riconoscimento.
Il trasporto delle armi comuni da sparo è consentito infine previo avviso all'Autorità di P.S. [6] nel caso in cui l'interessato non sia titolare di porto d'armi né di altra licenza di trasporto o quando abbia necessità di trasportare più di sei armi in un singolo trasporto.
[1] artt. 4 e 7 L. 2 ottobre 1967, n. 895
[2] Circ. Min. Int. del 14 febbraio 1998
[3] art. 703 c.p. e art. 57 TULPS
[4] art. 3 L. 18 giugno 1969, n. 323
[5] art. 76 Reg. TULPS
[6] art. 34 TULPS
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