Armi liberalizzate (sintesi)
- DirittoArmi.it
- 2 dic 2024
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Dal 1999 gli strumenti ad aria o gas compressi che erogano un'energia fino a 7,5J e le repliche delle armi ad avancarica a colpo singolo di modello anteriore al 1890 sono stati liberalizzati.
Nel 2001 il Ministero dell'Interno ha quindi emanato un controverso regolamento, dal valore opinabile ed ampiamente ignorato dalla giurisprudenza, che si è orientata nel ritenere in ogni caso armi (soggette ad una disciplina semplificata) quelle liberalizzate senza mai riconoscere l'efficacia di alcune limitazioni imposte dal regolamento ministeriale.
Le armi liberalizzate possono essere acquistate da soggetti maggiorenni che esibiscano un documento di identità, possono essere trasportate senza licenze né avvisi e possono essere detenute senza limiti e senza alcuna denuncia o comunicazione. L'uso è espressamente consentito, anche ai minorenni (purché assistiti da un maggiorenne), in qualsiasi luogo privato non aperto al pubblico e, limitatamente a quelle ad aria o gas compressi, anche nell'abitato (ma è sanzionabile la fuoriuscita di proiettili verso luoghi di pubblico transito o luoghi privati di altrui o comune uso).
Trattandosi in ogni caso di armi è necessaria la licenza di del questore per importarle o esportarle e per il trasferimento all'interno dell'Unione Europea. Sebbene non previsto dalla legge, si riporta che il regolamento ne ha vietato la vendita per corrispondenza. Per quanto riguarda la cessione tra privati, lo stesso regolamento ha imposto la redazione di una scrittura privata.
La modifica della potenza delle armi ad aria o gas compressi oltre il limite di 7,5J non costituisce un'alterazione di arma (che si applica alle armi comuni da sparo) ma più correttamente una fabbricazione di armi comuni da sparo.
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