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Riproduzioni di armi ad avancarica a colpo singolo di modello anteriore al 1890

Aggiornamento: 24 mar 2022

Le repliche di armi ad avancarica a colpo singolo sono state liberalizzate dal 1999 [1], contraddistinte, analogamente agli strumenti ad aria o gas compressi di cui al capitolo successivo, da una particolare disciplina. La legge che le liberalizzava infatti si limitava a stabilire che esse non sono armi comuni da sparo e che seguono, in quanto applicabile, la disciplina prevista per gli strumenti ad aria o gas compressi che è stata poi definita con regolamento ministeriale [2].


La lettera della norma non consente di parlare di liberalizzazione completa, poiché esse rimangono in ogni caso armi proprie anche se soggette ad un regime particolarmente "alleggerito". Ciò presumibilmente non corrisponde alle intenzioni del legislatore, ma è comunque conseguenza dell'approccio superficiale con cui l'argomento è stato affrontato.


Il regolamento ministeriale, in gran parte illegittimo in quanto ampiamente fuori delega [3], assoggetta tali repliche ad un regime ben più restrittivo rispetto a quanto stabilito dalla legge, in parte contraddicendola o annullandone gli effetti. In particolare esso stabilisce che sono liberalizzati solo i modelli ad una canna (mentre in realtà le armi "a colpo singolo" possono avere anche più canne [4]) e portatili, il che escluderebbe le riproduzioni di cannoni ad avancarica di modello anteriore al 1890 che invece la legge non escludeva (e che quindi non si capirebbe a che regime debbano sottostare). Inoltre stabilisce per la loro fabbricazione, importazione e commercializzazione devono essere rispettate tutte le norme vigenti per le armi comuni da sparo, cosa che ovviamente non ha alcun senso.


L'acquisto è consentito ai soggetti maggiorenni che esibiscano un documento di identità e gli armieri devono registrare la vendita, mentre la cessione tra privati è libera a condizione che sia accertato dal cessionario il requisito della maggiore età; il regolamento ha inoltre imposto che nella cessione tra privati debba essere redatta una scrittura privata tra le parti.


La detenzione non è soggetta a denuncia, così come neanche la cessione deve essere comunicata all'Autorità di PS. La detenzione del "munizionamento" è ovviamente libera, per quanto l'acquisto e la detenzione delle polveri nere necessarie al caricamento richiedono comunque autorizzazione di PS e denuncia.


Circa le facoltà e le modalità di porto e trasporto la legge non è chiara, poiché da un lato specifica che per il porto non è richiesta licenza di Pubblica Sicurezza mentre dall'altro afferma che per il trasporto devono essere rispettate le vigenti disposizioni a tutela dell'ordine pubblico. Il Ministero nel regolamento ha ben pensato di risolvere scrivendo che il porto è consentito solo con licenza di Pubblica Sicurezza (!).


L'utilizzo è consentito in tutti i luoghi privati non aperti al pubblico e nei poligoni pubblici e privati. Quando sia utilizzata da un minorenne deve esservi sempre la vigilanza di un adulto (non necessariamente il proprietario dell'arma), salve le deroghe al TSN. A parere di chi scrive rimane dubbia la possibilità di utilizzo nell'abitato o in direzione di centri abitati e strade, poiché a differenza degli strumenti ad aria o gas compressi rimangono armi proprie da fuoco e pertanto il loro uso dovrebbe essere limitato allo stesso modo delle armi comuni da sparo.




[1] art. 11 L. 21 dicembre 1999, n. 526


[2] D.M. 9 agosto 2001, n. 362


[3] la L. 526/99 ha delegato il Ministero dell'Interno limitatamente alla regolamentazione della verifica di conformità, dell'immatricolazione, dell'acquisto, della cessione e del comodato dei soli strumenti ad aria o gas compressi; il D.M. 362/2001 ha esteso la regolamentazione a numerosi altri ambiti, spesso contraddicendo la Legge, ed allargandone l'applicazione anche alle repliche ad avancarica


[4] All. I alla direttiva 91/477/CEE


 
 
 

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