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Eredità di armi, munizioni ed esplodenti

Aggiornamento: 26 mar 2022

Capita frequentemente che tra i beni di un defunto vi siano delle armi e/o delle munizioni o altri esplodenti. In questo caso per gli eredi si prospettano quattro alternative: intestarsele personalmente, farle disattivare e quindi conservarle come oggetti inerti, cederle a terzi oppure consegnarle per la rottamazione.


Nel primo caso è necessario che l'erede che le acquisisce sia titolare di un'autorizzazione che abiliti all'acquisto di armi o esplodenti [1] e se non ne è titolare deve attivarsi per ottenerla. Nel mentre l'Ufficio di PS competente può imporre il deposito delle armi presso di sé, ma non è infrequente che consentano che le armi siano tenute temporaneamente da un'armeria o da un privato che abbia i titoli per poter acquistare armi [2].


Si verifica anche molto frequentemente che l'Ufficio di PS chieda o imponga un atto formale di assenso da parte dei coeredi o di loro rinuncia alla proprietà delle armi. La richiesta è assolutamente illegittima, dato che gli aspetti di loro competenza sono relativi alla mera detenzione delle armi e non alla loro effettiva proprietà [3]. Quest'ultimo è aspetto di natura puramente civilistica e prescinde dalla necessaria regolarizzazione della detenzione delle armi. Ad esempio le armi possono far parte di una eredità che rimane indivisa tra gli eredi per molti anni (anche decenni) e certamente lo stato di comproprietà delle armi [4] non può essere causa di ritardi nella regolarizzazione delle stesse. Ogni richiesta/imposizione, da parte degli uffici di PS, di "rinunce" o di altri atti relativi alle armi in successione è illegittima e può comportare per i chiamati all'eredità rischi gravissimi sotto molteplici aspetti (si veda l'approfondimento specifico).


Nel caso in cui l'erede o gli eredi decidano di ricorrere all'inertizzazione, l'operazione deve essere eseguita da un armaiolo con licenza di fabbricazione o riparazione.


Ovviamente le armi e le munizioni, come tutti i beni mobili, possono essere lasciati in successione tramite disposizione testamentaria. In questo caso è possibile determinarne anticipatamente la destinazione ed inoltre è possibile lasciare armi da guerra detenute in forza di licenza di collezione rilasciata prima del 1975, o armi di cat. A8, anche a persone che non sono discendenti, parenti o eredi legittimi del testatore [5].


Attenzione: la compravendita di armi da guerra o di cat. A8 in elusione degli specifici divieti mediante l'attribuzione per via testamentaria (previo corrispettivo al detentore/testatore) è un atto nullo per legge [6].


Qualora si abbia notizia del possesso di armi da parte di un parente defunto ma queste non siano state rinvenute non si deve assolutamente farne denuncia (neanche sotto pressione degli Uffici), poiché esse non sono effettivamente detenute e il denunciante non può sapere se siano state in realtà smarrite, distrutte, trasferite, cedute, rubate... Devono essere acquisite e denunciate solo le armi di cui si sia effettivamente entrati in possesso, anche perché non avendone la materiale disponibilità non se ne può garantire la corretta custodia pur diventandone a tutti gli effetti responsabili (senza contare che denunciare la detenzione di un oggetto che non si detiene costituisce illecito penale [7]). Nulla vieta di rinvenire armi di un defunto a distanza di anni e solo in quel momento regolarizzarne la detenzione e/o la successione.


In ogni caso il fatto che le armi siano state regolarmente denunciate in passato non esime gli eredi dal regolarizzarne la detenzione, la quale, in mancanza dell'adempimento degli obblighi di legge, è a tutti gli effetti illegale [8].





[2] la forma più corretta e che garantisca i chiamati all'eredità sarebbe quella del comodato (quando consentito dall'art. 22 L. 110/75) o del deposito temporaneo con espressa esclusione della cessione a titolo definitivo


[3] a differenza di quanto comunemente ritenuto, la proprietà, il possesso e la detenzione delle armi e degli esplodenti possono non coincidere (il caso più comune è quello relativo al comodato)


[4] le armi, come qualunque altro bene mobile, possono avere più proprietari pur ricadendo sotto la disponibilità di un unico detentore, che può anche essere un terzo; si veda anzi l'approfondimento sulla detenzione di armi da parte di più soggetti


[5] art. 10 L. 18 aprile 1975, n. 110, che ha vietato il rilascio di nuove licenze di collezione per armi da guerra, e art. 12 D.Lgs 10 agosto 2018, n. 104, che ha vietato l'acquisto di armi da fuoco di cat. A8, salvo che per successione per causa di morte in entrambi i casi


[6] rientra tra i patti successori nulli ai sensi dell'art. 458 CC, oltre a poter essere revocato in qualsiasi momento all'insaputa del beneficiario con una successiva disposizione testamentaria



[8] artt. 2 e 7 L. 2 ottobre 1967, n. 895 per le armi comuni da sparo, art. 697 CP per le altre armi, le munizioni ed i caricatori ad "alta capacità"

 
 
 

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