Piombo e zone umide: gli emendamenti del governo
- Giulio Magnani
- 20 set 2023
- Tempo di lettura: 3 min
Sono stati pubblicati sul sito del Senato gli emendamenti proposti dai parlamentari della maggioranza per risolvere la delicatissima questione del divieto di uso e detenzione di munizioni contenenti piombo nelle zone umide e nelle vicinanze di esse. Sono complessivamente tre, vediamoli nel dettaglio.
I primi due emendamenti sono di identica formulazione [1], presentati dai Senatori De Carlo, Nocco, Sigismondi, Pogliese (tutti di Fratelli d'Italia):
All'articolo 31 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:
"1-bis. Chiunque, nell'esercizio dell'attività di tiro, nel tempo e nel percorso necessario a recarvisi o rientrare dopo aver svolto tale attività, detiene munizioni contenenti una concentrazione di piombo, espressa in metallo, uguale o superiore all'1 per cento in peso, all'interno o a non oltre 100 metri di una zona umida, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200 a euro 1000.
1-ter. Ai fini dell'applicazione del comma 1-bis, sono qualificate zone umide le seguenti:
a) zone umide d'importanza internazionale riconosciute e inserite nell'elenco della Convenzione di Ramsar;
b) zone umide ricadenti nei siti di interesse comunitario (SIC) o in zone di protezione speciale (ZPS);
c) zone umide ricadenti all'interno di riserve naturali e oasi di protezione istituite a livello nazionale e regionale.
1-quater. La sanzione non si applica se il soggetto dimostra di detenere munizioni di piombo di cui al comma 1-bis al fine di svolgere attività di tiro all'interno dei poligoni costituiti da strutture chiuse o per svolgere attività diverse dall'attività di tiro."
L'ultimo emendamento [2] è a firma dei Senatori Bizzotto, Cantalamessa, Minasi, Potenti, Germanà (tutti della Lega):
All'articolo 31 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
"1-bis. Chiunque, nell'esercizio dell'attività di tiro, nel tempo e nel percorso necessario a recarvisi o rientrare dopo aver svolto tale attività, detiene munizioni contenenti una concentrazione di piombo, espressa in metallo, uguale o superiore all'1 per cento in peso, all'interno o a non oltre 100 metri di una zona umida, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200 a euro 1000.
1-ter. Ai fini dell'applicazione del comma 1-bis, sono qualificate zone umide le seguenti:
a) zone umide d'importanza internazionale riconosciute e inserite nell'elenco della Convenzione di Ramsar;
b) zone umide di importanza nazionale ricadenti nei siti di interesse comunitario (SIC) o in zone di protezione speciale (ZPS);
c) zone umide ricadenti all'interno di riserve naturali e oasi di protezione istituite a livello nazionale e regionale.
1-quater. La sanzione non si applica se il soggetto dimostra di detenere munizioni di piombo di cui al comma 1-bis al fine di svolgere attività di tiro all'interno dei poligoni costituiti da strutture chiuse o per svolgere attività venatoria al di fuori delle aree di cui al comma 1-bis".
Come si può vedere i tre emendamenti sono sostanzialmente identici e ricalcano il contenuto della circolare ministeriale 72/2023, dichiarata inefficace dal TAR Lazio. Oltre a riferirsi a zone umide già censite e mappate escludono dal divieto l'uso delle munizioni contenenti piombo nell'attività sportiva.
Essendo stati proposti come emendamenti al D.L. 10 agosto 2023, n. 104 [3], recante "Disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici" (c.d. "Decreto asset"), la scadenza per la discussione e la conversione in legge è il 9 ottobre 2023, quindi entro tre settimane dovrebbero essere approvati definitivamente ed entrare in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
[2] emendamento n. 11.0.31
[3] A.S. 854
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