Acquisto di armi per corrispondenza
- Giulio Magnani
- 22 mar 2022
- Tempo di lettura: 2 min
L'acquisto per corrispondenza di armi comuni da sparo è consentito solo a condizione che le armi siano spedite tra armaioli o altri professionisti con licenza art. 31 [1]. Generalmente quindi, oltre ai costi di spedizione, viene richiesto un corrispettivo sia dall'armiere che spedisce che da quello che riceve le armi.
Col recepimento della direttiva 2017/853 è stata eliminata la possibilità di acquistare armi comuni da sparo per corrispondenza direttamente dal venditore, con nulla osta del Prefetto [2]. La nuova normativa da un lato ha creato un monopolio degli armaioli sulla compravendita per corrispondenza (anche tra privati) aumentando necessariamente i costi, ma d'altro canto le semplificazioni per le modalità di spedizione delle armi tra operatori professionali [3] hanno comportato una netta diminuzione dei tempi necessari.
In caso di importazione di armi, o trasferimento da paese UE, queste possono invece tuttora essere spedite direttamente all'indirizzo fornito dall'acquirente [4].
Il divieto di spedizione direttamente all'acquirente è limitato alle armi comuni da sparo, di conseguenza nulla vieta la spedizione tra privati di armi bianche o di armi antiche, ovviamente previo avviso di trasporto [3]. Dalla formulazione della norma si potrebbe desumere che non sia vietata neanche la spedizione a privati di singole parti di armi comuni da sparo [5], peraltro senza neanche l'obbligo di avviso, ma per prudenza è consigliabile evitare.
L'acquisto per corrispondenza di caricatori di qualunque genere e capienza è lecito e può avvenire invece senza alcuna formalità, fatti salvi i limiti all'introduzione nel territorio dello Stato per quelli ad "alta capacità".
[3] art. 34 TULPS
[4] la deroga è prevista espressamente all'art. 17 L. 110/75
[5] ove il legislatore abbia voluto assoggettare alla stessa disciplina le armi e le loro singole parti lo ha sempre previsto espressamente, cosa che non ha mai fatto circa la spedizione delle parti di armi comuni da sparo; in particolare le parti non sono citate all'art. 17 L. 110/75 (acquisto per corrispondenza), ma sono espressamente menzionate all'art. 34 TULPS (sebbene esclusivamente per la spedizione tra armaioli, lasciando intendere che da/a privati non occorra neanche l'avviso di trasporto)



Commenti