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Armi delle cat. A6, A7 ed A8 e caricatori "ad alta capacità"

Aggiornamento: 24 mar 2022

Tra le armi comuni da sparo un regime particolare è stato imposto alle armi appartenenti alle categorie A6 (armi demilitarizzate), A7 (armi semiautomatiche a percussione centrale dotate di serbatoi "ad alta capacità") ed A8 (armi lunghe che possono essere accorciate sotto i 60cm) nonché dei caricatori per arma lunga con capienza superiore a 10 cartucce e di quelli per arma corta con capienza superiore a 20 cartucce (che definiremo per semplicità "ad alta capacità").


La fabbricazione, l'introduzione nel territorio dello Stato e la vendita di armi di cat. A7 e di caricatori "ad alta capacità" sono consentiti, ai privati, solo se tali armi sono destinate ad uso sportivo; ne discende che le armi di cat. A7 debbano quindi necessariamente essere così classificate dal BNP [1]. I caricatori "ad alta capacità" sono inoltre soggetti a denuncia [2] e richiedono anch'essi la licenza di cui all'art. 31 per essere introdotti nel territorio dello Stato [1].


L'acquisto e la detenzione delle armi di cat. A6 ed A7 e dei caricatori "ad alta capacità" sono consentiti esclusivamente ai soggetti con specifica licenza di collezione (si veda di seguito) ed ai c.d. "tiratori sportivi", vale a dire coloro che siano iscritti ad una federazione di Tiro affiliata al CONI o ad una sezione del Tiro a Segno Nazionale o ad una ASD di tiro a segno affiliata al CONI o ad una federazione di un altro paese dell'Unione Europea [3].


La detenzione delle armi di cat. A8 è consentita invece ai soli titolari della medesima licenza di collezione, mentre il loro acquisto è consentito esclusivamente per successione per causa di morte [4]. In tal proposito si sottolinea che non è obbligatorio essere discendenti o eredi legittimari del de cuius, ma che tali armi possono essere lasciate in successione sia per eredità che per legato anche a soggetti non imparentati con l'originario detentore già autorizzato (ma quindi in questo caso necessariamente per via testamentaria).


La licenza di collezione di cui si è fatto menzione non è quella generica per le armi comuni da sparo, ma una più specifica che non può essere rilasciata che in casi eccezionali e con particolari garanzie di sicurezza [5]. A differenza della licenza di collezione per armi comuni da sparo consente però di detenere anche le munizioni, mentre non è chiaro se sia consentito il trasporto per la prova in poligono alle stesse condizioni previste per le altre armi comuni da sparo di altre categorie detenute in collezione [6]. A voler essere precisi nulla sembrerebbe vietarlo né sembrerebbe che debbano sottostare agli stessi limiti e formalità.



[1] art. 2 L. 18 aprile 1975


[2] art. 38 TULPS e art. 697 C.P.


[3] art. 12, c. 4, D.Lgs 10 agosto 2018, n. 104


[4] art. 12, c. 6, D.Lgs 10 agosto 2018, n. 104


[5] art. 12, c. 7, D.Lgs 10 agosto 2018, n. 104


[6] i limiti all'utilizzo delle armi in collezione sono stabiliti all'art. 10 L. 18 aprile 1975, n. 110, il quale però regola esclusivamente le collezioni per armi comuni da sparo

 
 
 

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