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Armi da guerra antiche

Aggiornamento: 21 apr 2022

Il decreto sulla disciplina delle armi antiche, artistiche e rare d'importanza storica ha chiarito che la qualità di arma antica è prevalente sull'ipotetica possibilità che esse possano essere da guerra, anche se in passato utilizzate per scopi bellici [1] e non avrebbe potuto essere altrimenti, dato che il requisito delle armi da guerra è che siano fornibili in dotazione ad eserciti moderni [2]. Non sono quindi armi da guerra ma semplicemente antiche e pertanto detenibili anche dai privati tutte le armi fabbricate prima del 1890, inclusi i cannoni e gli obici (anche a retrocarica), i mortai, le bombarde e perfino le prime mitragliatrici (ad es. Gatling, Maxim, Hotchkiss...).


Dette armi seguono pertanto in tutto e per tutto la disciplina delle armi antiche, artistiche, rare e d'importanza storica. Ambigua è invece la qualificazione delle repliche moderne di cannoni ed obici ad avancarica: teoricamente sono "repliche di armi ad avancarica monocolpo", quindi di libera vendita e detenzione [3], ma il regolamento ministeriale le ha (illegittimamente) escluse da tale categoria [4]; la scarsissima giurisprudenza in merito considera a tutti gli effetti "repliche" solo le riproduzioni di dimensioni originali, mentre le ricomprende tra le armi proprie (non comuni) se in scala diversa [5], creando quindi evidenti problemi in ordine alla qualificazione dei cannoncini da salve liberamente in commercio sia attualmente che in passato (ad es. quelli per uso navale) i quali sono evidentemente in grado di lanciare comunque proiettili. Questi ultimi possono comunque considerarsi repliche fedeli di cannoncini di modello anteriore al 1890, purché delle stesse dimensioni.


E' ambigua la qualificazione delle armi originariamente da guerra prodotte dopo il 1890 ma su modello entro tale limite. A tal proposito si ricorda che le armi da guerra per essere tali devono poter essere fornite ad eserciti moderni [2] e, se non possono essere da guerra gli originali ante 1890 in quanto obsolete per definizione, non si capisce come potrebbero esserlo eventuali esemplari dello stesso modello solo perché prodotti successivamente.


Una nota a parte meritano le mitragliatrici Gatling e simili (anche di produzione o modello moderni), le quali tecnicamente e giuridicamente non sono armi automatiche bensì "a ripetizione" [6] e quindi rientrano nella categoria B7 o C1 a seconda delle caratteristiche specifiche.


Stando alla lettera delle leggi e del decreto sulle armi antiche, non possono considerarsi da guerra neanche gli ordigni fabbricati prima del 1890 (bombe e granate) né le munizioni per artiglierie antiche, come cannoni ed obici a retrocarica, e relativi proietti, anche se è bene ricordare che il Reg. TULPS vieta la detenzione di bombe cariche [7]. E' opinione di chi scrive che detto materiale debba comunque seguire tutte le norme relative alle sostanze esplodenti, motivo per cui le munizioni cariche necessitano di licenza di deposito del prefetto per il deposito e per il trasporto [8] se non possono essere ricomprese tra quelle per arma corta o per fucile da caccia [9]. Le polveri per il caricamento di cannoni, obici, mortai e bombarde ad avancarica rientrano invece tra le polveri di I categoria che possono tenersi in deposito senza licenza fino a 5 chilogrammi [10].


Tutte le tipologie di armi sopra descritte non solo sono detenibili dai privati, in quanto non considerate armi da guerra, ma possono ovviamente essere anche trasportate (con le dovute autorizzazioni o comunicazioni) ed utilizzate nei luoghi predisposti.






[4] il D.M. 9 agosto 2001, n. 362, ha preteso di escludere dalla liberalizzazione le armi diverse da quelle portatili (tra cui vi sono anche le spingarde da barchino o da affusto...) pur se nella L. 526/99 tale delimitazione non esiste ne è in alcun modo desumibile


[5] Cass. I pen. 23 marzo 1983


[6] All. IV alla direttiva 91/477/CE



[8] in quanto non rientranti tra le tipologie di esplodenti che possono tenersi in deposito o trasportarsi senza licenza del prefetto a norma dell'art. 97 Reg. TULPS

[9] la distinzione tra munizioni per arma corta o lunga è definita dal C.I.P. (solo per le munizioni di piccolo calibro), mentre la definizione di "munizione da caccia" si desume dall'art. 13 L. 11 febbraio 1992, n. 157



 
 
 

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