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Catalogazione e classificazione di armi comuni da sparo

Aggiornamento: 24 mar 2022

Dal 1979 al 2012 le armi comuni da sparo per essere riconosciute come tali dovevano essere iscritte nel Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo, poi soppresso. Le armi venivano iscritte per modello e l'iscrizione, che veniva ufficializzata mediante pubblicazione sulla G.U., costituiva accertamento definitivo della qualità di arma comune da sparo [1]. Erano escluse dall'obbligo di classificazione unicamente le armi a canna liscia.


Successivamente la competenza all'accertamento della qualifica di arma comune da sparo (nonché all'individuazione della categoria europea di appartenenza) è stata attribuita al BNP [2], il quale pubblica sul suo sito internet istituzionale una classificazione per modelli o per famiglie. Per specifici modelli di cui sia riconosciuta la sportività il BNP riporta inoltre le dimensioni esatte che l'arma deve avere (lunghezza totale e lunghezza della canna), mentre nella maggior parte degli altri casi vengono riportate le misure massime o minime affinché l'arma sia qualificabile lunga o corta.


E' bene precisare, circa la classificazione, che le lunghezze complessive riportate dal BNP nelle singole schede sono da intendersi minime e comunque, in presenza di calci telescopici o collassabili, sono riferite all'arma con calcio completamente retratto o ripiegato.


La classificazione è requisito necessario per l'immissione in commercio o l'introduzione nel territorio dello Stato di armi comuni da sparo. In assenza di tale requisito dette armi sono clandestine [3].


Le modalità di pubblicazione delle schede di classificazione e soprattutto il fatto che spesso siano state modificate senza che rimanesse traccia delle variazioni apportate rendono l'attuale sistema di classificazione molto problematico, motivo per cui è consigliabile scaricare e stampare le schede delle armi detenute e possibilmente allegarle alle denunzie di detenzione, di modo da "certificare" la categoria ad esse attribuita al momento della denuncia. Tale discorso è tanto più vero in relazione alle armi riconosciute sportive ed a quelle che, anche erroneamente, potrebbero essere considerate di cat. A6, A7 o A8.


Il BNP non procede a classificazione di armi ad aria o gas compressi o di armi, strumenti lanciarazzi ed armi ad avancarica poiché riconosciute per legge inequivocabilmente come comuni da sparo [4].


[1] art. 7 L. 18 aprile 1975, n. 110, abrogato dalla L. 12 novembre 2011, n. 183


[2] art. 23, c. 12-sexiesdecies, D.L. 6 luglio 2012, n. 95, come modificato dalla L. 7 agosto 2012, n. 135


[3] art. 23 L. 18 aprile 1975, n. 110


[4] non risulta da alcuna fonte normativa certa, è così pubblicato dal BNP sul suo sito internet

 
 
 

1 commento


Guest
15 nov

Un’analisi davvero pregevole e dettagliata, che va al cuore della normativa sulla classificazione e catalogazione. Vorrei aggiungere una riflessione che si sposta dal piano puramente legale a quello della conservazione e valorizzazione di questi oggetti. Per molti appassionati, un’arma non è solo uno strumento, ma un pezzo di storia e di artigianato. Creare un ambiente adeguato per la loro custodia, come uno studio o una biblioteca, è fondamentale. La scelta di un arredamento neutro e classico può esaltarne la bellezza; ecco un esempio pratico di come un elemento di base possa definire l'atmosfera.


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