Custodia di armi, munizioni ed esplodenti
- DirittoArmi.it
- 22 mar 2022
- Tempo di lettura: 5 min
Aggiornamento: 3 dic 2024
In casi eccezionali e motivati l'Autorità di PS ha facoltà di prescrivere particolari misure di sicurezza per la custodia delle armi e degli esplodenti [1]. In linea generale, per le armi comuni da sparo, è invece imposta la diligente custodia [2].
Armadi blindati e casseforti: sono obbligatori?
Si è dibattuto a lungo sul fatto che vi sia o meno un obbligo di munirsi di armadi blindati, fuciliere o casseforti, ma negli ultimi anni la S.C. ha chiarito che non esiste alcun obbligo specifico e che le modalità di custodia sono a discrezione del detentore (che ovviamente se ne assume la responsabilità). Non solo, ma che nella valutazione della "diligenza" bisogna anche tener conto delle misure di sicurezza di tutta l'unità immobiliare in cui le armi sono detenute, di modo che ad esempio in un appartamento ben protetto e non frequentato da soggetti minori, tossicodipendenti, incapaci o imperiti non vi sia alcun obbligo ulteriore per il detentore [3]. D'altronde era impensabile che esistesse un (peraltro mai scritto) obbligo di riporre le armi in contenitori blindati: tra gli usi legittimi delle armi vi sono quelli relativi alla difesa nell'abitazione [4] e ciò risulterebbe impossibile se le armi dovessero essere tenute sempre sotto chiave, magari scariche e smontate come impongono alcuni uffici [5].
I conviventi del detentore possono avere accesso alle armi?
Le armi possono essere accessibili, in emergenza, ai conviventi del detentore? Non vi sono molti dubbi: la legge non pone divieti specifici se non quelli relativi a minori, tossicodipendenti, incapaci ed imperiti [3]. Se quindi è semplice identificare i minorenni, può essere più complicato individuare le altre tre categorie.
Anzitutto, per prudenza, è raccomandabile impedire comunque l'accesso alle armi a chi usi qualsiasi tipo di sostanze stupefacenti (incluse le c.d. "droghe leggere") o abusi anche solo occasionalmente di alcolici (dato che è evidente come anche l'alcol possa causare incapacità di intendere e volere).
Quanto agli incapaci, si tratta invece di persone che, per causa del loro stato di salute mentale, sono state formalmente dichiarate tali con provvedimento dell'autorità giudiziaria: non si fa riferimento quindi alla capacità di usare armi, ma alla capacità di intendere e di volere [6]. Anche in questo caso si raccomanda la massima prudenza: vi sono numerosissimi casi di persone con problemi che permettano di dubitare fortemente della loro capacità di intendere e di volere ma che, per i più disparati motivi, non sono mai state formalmente dichiarate incapaci. E' di tutta evidenza che in questi casi eventuali conviventi detentori di armi devono comunque adottare tutte le cautele necessarie.
Discorso più delicato è invece quello relative alle persone imperite: in questo caso il riferimento è espressamente alla perizia nel maneggio le armi. Si può certamente dire che non possiamo considerare imperite le persone che siano o siano state titolari di licenze di PS per armi o che abbiano anche solo conseguito il Certificato/Diploma di idoneità al maneggio delle armi [7]. In tutti gli altri casi la valutazione deve essere fatta caso per caso, poiché la mancanza di titoli o certificazioni non esclude di per sé la perizia della persona, si pensi ad esempio agli agonisti minorenni che pur non potendo essere titolari di licenza di porto d'armi in molti casi sanno maneggiare armi meglio di molti titolari ultradecennali... Ovviamente un eventuale incidente imputabile a persona che non abbia né titoli né certificazione sarà direttamente correlato alla sua evidente imperizia. Se quindi il detentore di armi intende lasciare le armi anche a disposizione di conviventi (non minorenni, non tossicodipendenti, non incapaci) è assolutamente consigliabile far conseguire loro la certificazione di idoneità rilasciata dal TSN, pur non essendo obbligatorio.
E' quindi pacifico, come visto, che oltre alle misure di sicurezza contro furti e nei confronti di minorenni, tossicodipendenti, incapaci ed imperiti non esiste alcuna norma che vieti ad un detentore di armi di lasciare le proprie armi anche a disposizione di conviventi, specialmente se per finalità difensive all'interno dell'abitazione [4].
Si possono detenere insieme armi di persone diverse?
Quanto detto sopra risponde anche ad un'altra domanda molto frequente: più detentori legali di armi possono detenere le proprie armi in uno stesso armadio/contenitore blindato? Certamente, poiché evidentemente tutti loro hanno i requisiti previsti dalla legge, ma sempre che non si verifichino episodi di comodato non consentito [8].
Le armi devono essere detenute dove si ha la residenza o il domicilio?
Nessuna norma impone la detenzione delle armi nell'abitazione in cui il detentore abbia la residenza o il domicilio: le armi possono essere detenute anche in abitazioni secondarie o temporanee, luoghi di lavoro e perfino in abitazioni di terze persone. L'unico requisito imprescindibile è che il detentore mantenga il controllo sulle persone che possano avervi accesso e che siano sempre al sicuro da sottrazioni o furti. Ed, ovviamente, devono sempre essere denunciate.
Munizioni ed esplodenti
La giurisprudenza ha chiarito ormai da tempo che gli obblighi di custodia per le armi comuni da sparo non si applicano anche alle munizioni ed alle polveri, ma solo agli esplosivi propriamente detti. Rimane comunque il divieto di consegna a minori, tossicodipendenti, incapaci ed imperiti.
Armi ad aria compressa, "Flobert" e lanciarazzi
Le norme sulla omessa custodia delle armi comuni da sparo si applicano in realtà solo a quelle da fuoco, rimanendo escluse le armi comuni da sparo di tipologia diversa ed in particolare quelle ad aria o gas compressi che erogano energia superiore a 7,5J, le armi da bersaglio da sala (c.d. "Flobert") e gli strumenti lanciarazzi, per i quali però rimane in ogni caso l'obbligo generale di diligente custodia.
Armi antiche ed armi bianche
Le disposizioni, già illustrate, sulla custodia delle armi sono in realtà espressamente riferite alle sole armi comuni da sparo [2], motivo per cui non vi sono particolari obblighi per la custodia di armi antiche e delle le armi bianche. Ciò significa che il classico fucile appeso sul caminetto, se rientrante tra le armi antiche, o le scenografiche spade appese al muro non violano alcuna norma.
Armi e strumenti di libera vendita
Non sono richiesti particolari adempimenti per la custodia delle armi e degli strumenti di libera vendita come le repliche di armi ad avancarica di modello anteriore al 1890 e gli strumenti ad aria o gas compressi che erogano un'energia inferiore a 7,5J.
Molto differente (e paradossale) è il caso dei marcatori per il paintball, per i quali il decreto ministeriale che ne regola la disciplina ha disposto che siano detenuti scarichi, inseriti nella propria custodia ed in un luogo diverso da quello ove è custodito il relativo munizionamento [9]... misure che superano di gran lunga quelle richieste per le armi comuni da sparo!
Accertamenti dell'Autorità di PS e prescrizioni ulteriori
Oltre alle specifiche e motivate prescrizioni sulla custodia di cui si è detto, l'Autorità di PS ha facoltà di eseguire accertamenti sulle modalità di custodia delle armi ai fini del rispetto delle regole generali e delle eventuali specifiche prescrizioni [1].
Completamente differente è invece il caso dei collezionisti, nella cui licenza possono essere imposte e dettagliate le modalità di custodia delle armi in collezione [2] dall'Ufficio che la ha rilasciata.
[1] art. 38 TULPS
[3] Cass. I penale 20474/2013 e successivi pronunciamenti
[4] art. 52 CP
[5] illegittimamente qualora le prescrizioni aggiuntive non fossero specificamente motivate (sostanzialmente sempre)
[6] ci si riferisce in particolare alle persone inabilitate o interdette di cui all'art. 414 CC e successivi
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