In vigore il decreto "Caivano": le misure in materia di armi
- Giulio Magnani
- 19 set 2023
- Tempo di lettura: 2 min
E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale [1] ed è già entrato in vigore il decreto legge c.d. "Caivano", che introduce "Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale". Vediamo quali sono le misure
Anzitutto è bene specificare che non sono state introdotte norme che incidono direttamente sui detentori legali di armi, ma introducono esclusivamente aggravamenti delle pene per reati concernenti armi e strumenti atti ad offendere.
In particolare:
sono aumentate le pene detentive per il porto di armi, mazze o bastoni ferrati, sfollagente, noccoliere e storditori elettrici e per il porto senza giustificato motivo di bastoni muniti di puntale acuminato, strumenti da punta o da taglio atti ad offendere, mazze, tubi, catene, fionde, bulloni, sfere metalliche ed altri strumenti atti ad offendere [2];
è aumentata la pena detentiva per il porto di armi durante le riunioni pubbliche [2];
sono raddoppiate le pene detentive per il porto durante le riunioni pubbliche di strumenti atti ad offendere [2];
è aumentata la pena detentiva per il porto di armi per cui non è ammessa licenza [3].
Vengono inoltri introdotti divieti all'utilizzo di piattaforme telematiche (sostanzialmente social network) e di possesso di telefoni cellulari e dispositivi di comunicazione dati o voce, nonché di apparecchi radio trasmittenti, come preventiva stabilita dal tribunale, su proposta del questore, per i minorenni avvisati oralmente e che risultino condannati (anche non definitivamente) per reati concernenti armi [4].
[1] D.L. 15 settembre 2023, n. 123, pubblicato sulla G.U. n. 216 del 15/09/2023
[2] art. 4, commi 3-4-5, L. 18 aprile 1975, n. 110, come modificato dall'art. 4 del decreto
[3] art. 699 c.p. come modificato dall'art. 4 del decreto
[4] comma 6-bis, art. 3, decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, introdotto dall'art. 5 del decreto
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