Detenzione di armi
- Giulio Magnani
- 22 mar 2022
- Tempo di lettura: 3 min
Aggiornamento: 24 mar 2022
La legge prescrive genericamente che le armi debbano essere custodite con diligenza onde evitare che possano essere sottratte agevolmente [1] ed inoltre che non possano essere consegnate a minori, tossicodipendenti, incapaci e persone imperite o che comunque queste persone non possano avervi accesso [2]. A tal fine l'Autorità di PS ha facoltà di imporre specifiche prescrizioni [3], strumento di cui frequentemente si abusa in quanto capita che degli Uffici diano disposizioni generali ai detentori di armi sotto la loro competenza senza però dare alcuna motivazione delle prescrizioni.
Salvo quindi che siano state imposte specifiche prescrizioni, le armi possono essere detenute anche cariche e pronte all'uso, sempre a condizione che la custodia possa considerarsi diligente e che sia impedito l'accesso ai già citati minori, tossicodipendenti, incapaci e imperiti.
Equivoco molto frequente è che per detenere armi sia richiesta una autorizzazione di polizia. Nulla di più falso: salvo che per quanto riguarda le collezioni o le armi di cat. A6, A7 ed A8 (e le armi da guerra) nessuna autorizzazione è necessaria per detenere armi [4].
La norma impone dei limiti alla detenzione di armi senza licenza, in particolare:
n. 3 armi comuni da sparo in genere
n. 12 armi comuni da sparo classificate o catalogate sportive
n. 8 armi antiche
Non vi è invece limite alla detenzione di armi per uso venatorio [5] ed alle armi bianche.
A differenza di quelli al deposito di munizioni ed altri esplodenti, i limiti sopra riportati sono personali. Di conseguenza più persone conviventi possono detenere armi ciascuna fino al limite imposto. Non esiste inoltre divieto alla detenzione nello stesso luogo (ad esempio nello stesso armadio blindato) di armi detenute da persone differenti [6].
Per detenere armi in quantità superiore o per detenere armi di cat. A6, A7 o A8 è necessario essere titolari di licenza di collezione, di cui esistono attualmente quattro tipologie (approfondite nella pagina specifica).
Non è obbligatorio detenere le armi e gli altri materiali presso la propria residenza o il proprio domicilio (concetti frequentemente confusi). Chi possiede legittimamente un'arma può detenerla dove vuole, anche in luoghi non adibiti ad abitazione (ad es. ufficio o esercizio commerciale) o che non siano di sua proprietà (ad es. abitazione di proprietà del coniuge o dei genitori, ma anche in alberghi e dimore temporanee o occasionali), purché egli ne garantisca il rispetto dei requisiti di sicurezza. Che la detenzione in più luoghi sia pienamente legittima non solo si evince dalla mancanza di divieti, ma soprattutto è confermato esplicitamente dall'obbligo, all'atto della denuncia, di riepilogo delle armi detenute in luoghi differenti [3].
Argomento spesso dibattuto è se il detentore di armi possa, nel luogo di detenzione, lasciarle a disposizione di eventuali conviventi. Nella legge non vi è alcun divieto espresso a riguardo (fatto salvo quanto detto per minori, tossicodipendenti, incapaci ed imperiti), motivo per cui sembrerebbe lecito [7]. Pur non essendo in alcun modo obbligatorio, per evitare di vedersi contestare la eventuale imperizia dei conviventi sarebbe opportuno provvedere acché conseguano almeno la certificazione (oggi diploma) di idoneità al maneggio delle armi (CIMA o DIMA), la cui mancanza in ogni caso non determina in alcun modo l'imperizia.
La direttiva 2017/853 sembrerebbe aver esteso gli obblighi di custodia anche alle munizioni, ma di fatto tuttora non esiste e quindi non è punibile o perseguibile il reato di "omessa custodia di munizioni" [8]. Non è consentita la detenzione di munizioni per armi inserite in collezione [9], salvo che si detengano armi nello stesso calibro fuori collezione [10].
[3] art. 38 TULPS
[4] è comunque necessario un titolo autorizzativo per l'acquisizione, a norma dell'art. 35 TULPS, ma ad esempio il trasferimento di armi non è subordinato all'autorizzazione dell'Autorità di PS (se non per la mera movimentazione in assenza di titolo che autorizzi il trasporto)
[5] art. 10 L. 18 aprile 1975, n. 110, e art. 7 D.M. 14 aprile 1982; per le armi antiche idonee all'uso venatorio si dovrebbe ritenere che non rientrino nel limite di otto pezzi, ma si consiglia prudenza
[6] si veda però l'approfondimento sulla co-detenzione di armi
[7] è confermato inoltre dall'art. 52 CP sulla legittima difesa
[8] la custodia delle munizioni è trattata nelle premesse della direttiva 2017/853, ma in maniera meno determinata nell'articolato della stessa
[10] CIRCOLARE
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