Lanciarazzi
- Giulio Magnani
- 15 mar 2022
- Tempo di lettura: 1 min
Tra le armi comuni da sparo sono ricomprese due distinte tipologie di strumenti, entrambe definite come lanciarazzi: i primi sono quelli di tipo "Very", vere e proprie armi da fuoco che lanciano artifizi contenuti in cartucce di calibro compreso generalmente tra il 12 ed i 38mm e che si può dire che siano lanciarazzi nel senso proprio del termine; i secondi sono in realtà strumenti identici in tutto e per tutto a quelli da salve (vedasi pagina specifica) ad eccezione della possibilità di applicare sulla canna un piccolo tromboncino per il lancio di artifizi minuti (più comunemente in cal. 15mm) propulsi dallo scoppio di una cartuccia da salve di libera vendita e detenzione (cat. V gruppo E) [1].
Non sono considerati lanciarazzi, ma artifizi pirotecnici per uso nautico, quelli monouso costituiti da un tubo generalmente in plastica o cartone contenente un fuoco pirotecnico attivato a strappo o da uno scatto interno al tubo.
Ai lanciarazzi non si applicano le leggi penali e di P.S. qualora siano acquistati, detenuti e portati per fini di segnalazione e soccorso [2], risultando di tal modo liberamente acquistabili, detenibili e portabili ad esempio da chi possieda una imbarcazione da diporto. Nei casi differenti si applicano tutte le disposizioni relative alle armi comuni da sparo e le munizioni sono considerate esplodenti di IV cat. (cat. eu. P1).
[1] artt. 2 e 5 L. 18 aprile 1975, n. 110
[2] art. 2, c. 5, L. 18 aprile 1975, n. 110



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