Ordinanze comunali contro botti e fuochi: tutte illegittime
- DirittoArmi.it
- 22 dic 2023
- Tempo di lettura: 6 min
Aggiornamento: 7 dic 2024
Avvicinandosi le festività del capodanno si moltiplicano, come consuetudine, le ordinanze di sindaci ed amministrazioni locali che pretenderebbero di limitare o vietare l'accensione di botti e fuochi d'artificio ed addirittura, in alcuni casi, perfino di limitarne o vietarne la vendita. Con il rischio di forti sanzioni per i trasgressori, festeggiano le associazioni animaliste e coloro che hanno in odio le tradizioni pirotecniche nazionali. Ma sarà tutto regolare?
La questione è stata affrontata numerose volte dai TAR, i quali, dal 2017 in poi, hanno ormai adottato un orientamento chiarissimo ed univoco.

Le ordinanze motivate da urgenza
Lo strumento principale adottato dai comuni per impedire l'uso di artifici pirotecnici è l'approvazione delle ordinanze "contingibili ed urgenti". In sostanza si tratta di atti emessi dal sindaco in sostituzione del prefetto quando l'urgenza e l'eccezionalità o l'imprevedibilità di certe situazioni non consenta di avviare le ordinarie procedure. Pur con alcune eccezioni antecedenti il 2017, la giurisprudenza dei TAR e del CdS ha ormai definitivamente chiarito che né il capodanno né le festività locali e patronali possono giustificare l'adozione di ordinanze contingibili e urgenti in quanto nessuno di questi eventi può considerarsi eccezionale o imprevedibile (al contrario risultando a tutti gli effetti ordinari e consuetudinari) e quindi non possa essere gestita con strumenti ordinari. Ovviamente, di conseguenza, tutte le ordinanze impugnate risultano annullate.
I regolamenti comunali
Al fine di evitare l'annullamento di specifiche ordinanze ormai sempre ritenute (a ragione) illegittime, numerosi amministratori hanno pensato di aggirare il problema inserendo dei divieti all'interno dei regolamenti comunali e giustificandoli dietro le più disparate motivazioni, quali ad esempio la salute pubblica, il rispetto degli animali e perfino l'inquinamento acustico o la qualità dell'aria. Tali restrizioni, oltretutto, risultano permanenti e neanche legati a periodi o festività particolari.
Analogamente alle ordinanze contingibili ed urgenti, tutti i regolamenti impugnati in sede amministrativa sono stati annullati nelle parti in cui limitavano o proibivano l'uso di articoli pirotecnici.
I divieti locali e temporanei alla vendita di artifici
Venendo incontro alle lamentele dei cittadini che osservano come sia inutile vietare l'uso di articoli pirotecnici quando questi vengono tranquillamente acquistati, vi sono stati amministratori talmente minuziosi da aver voluto, con ordinanza, limitare in alcuni periodi non solo l'uso ma anche la vendita dei prodotti pirotecnici. Quello che ovviamente deve rilevarsi è che la vendita al pubblico di materiali pirotecnici è autorizzata dal prefetto con apposita licenza di deposito e minuta vendita e in nessun caso il sindaco può mettere limiti alle facoltà concesse dal prefetto.
Il pericolo oggettivo
Alla base di questi provvedimenti, tutti illegittimi, vi sono delle considerazioni infondate sotto tutti i profili a cominciare da quello della sicurezza. Se difatti è vero che tutte le sostanze esplodenti, inclusi gli articoli pirotecnici, sono caratterizzate da un intrinseco pericolo, d'altra parte i prodotti legali e certificati sono classificati proprio in base al rischio concreto a cui espongono chi li utilizza ed eventuali terzi. E' quindi assolutamente falso motivare eventuali divieti con un generico "pericolo per la pubblica incolumità", dato che gli artifici di libera vendita sono certificati come sicuri sotto tutti i profili, incluso quello delle emissioni rumorose. In particolare:
gli artifici di cat. F1 (di libera vendita ai maggiori di 14 anni) "presentano un rischio potenziale estremamente basso e un livello di rumorosità trascurabile" e ne è consentito l'utilizzo "in spazi confinati" e perfino "all'interno di edifici d'abitazione";
gli artifici di cat. F2 (di libera vendita ai maggiori di 18 anni) "presentano un basso rischio potenziale e un basso livello di rumorosità" e ne è consentito l'utilizzo "al di fuori di edifici in spazi confinati";
gli artifici di cat. F3 (acquistabili dai privati titolari di nulla osta o licenza di porto d'armi), "il cui livello di rumorosità non è nocivo per la salute umana", "presentano un rischio potenziale medio" e sono destinati ad essere usati "al di fuori di edifici in grandi spazi aperti".
Accensioni ed esplosioni pericolose?
Alla luce delle definizioni di legge sopra riportate, in base alla quale i prodotti pirotecnici sono classificati per la vendita ai privati, si può inoltre escludere con assoluta sicurezza che il loro uso anche nell'abitato sia da considerarsi pericoloso e quindi vietato e sanzionabile penalmente e/o amministrativamente.
Perfino i fuochi di cat. F3 non sono considerabili pericolosi nell'abitato se correttamente usati in grandi spazi aperti.
Ciò, si badi bene, sempre però a condizione che vengano utilizzati secondo le istruzioni del produttore e nelle condizioni specificate sull'etichetta e sempre che non siano utilizzati volontariamente per recare disturbo o molestia a persone o animali.
Le competenze sulla materia
A monte di tutto vi è l'individuazione dei soggetti legittimati a introdurre regole o limitazioni in materia di articoli pirotecnici: bisogna quindi tener presente che i sindaci e le amministrazioni locali non hanno alcuna competenza se non, laddove il sindaco sia anche Autorità locale di PS, limitatamente all'autorizzazione di singoli spettacoli pirotecnici effettuati dai professionisti (i quali sono titolari di particolari licenze ed abilitazioni ed utilizzano fuochi della cat. F4, preclusa ai privati). Ogni altra facoltà legislativa e regolatoria è riservata allo Stato e quindi al Parlamento, al governo, al Ministero dell'Interno ed ai prefetti.
Le modalità scorrette
Vale anche la pena sottolineare come le amministrazioni locali utilizzino costantemente modalità estremamente scorrette anche per l'adozione e la pubblicazione delle ordinanze. Non è casuale infatti che ogni ordinanza in materia venga approvata e pubblicata con brevissimo preavviso rispetto ai periodi in cui deve mantenersi effettiva: in questo modo i soggetti legittimati ad opporsi ed impugnare l'atto non hanno materialmente il tempo di farlo e quando il ricorso sarà valutato dal TAR il periodo di efficacia sarà già concluso. In diversi casi questo comporta, oltretutto, il rigetto del ricorso per "cessata materia del contendere": non avrebbe infatti alcun senso discutere ed annullare un'ordinanza che ha esaurito i suoi effetti mesi o anni prima della sentenza.
Ove però sia stata richiesta la sospensione delle ordinanze, e queste fossero ancora in vigore, è sempre stata accordata.
Le modalità di approvazione e pubblicazione delle ordinanze contro l'uso di prodotti pirotecnici manifestano pienamente la mala fede degli amministratori, i quali sono pienamente coscienti dell'illegittimità dei propri atti e li mettono in pratica cercando di impedire ai cittadini danneggiati (tra i quali a maggior ragione gli operatori economici) di tutelare i propri diritti.
Controlli e sanzioni
Non sfugge però ai sostenitori dei divieti che comunque i controlli per il rispetto delle ordinanze risultano scarsi se non nulli e che vi siano pochissime sanzioni effettivamente comminate ai trasgressori. Anche questo è un sintomo di mala fede degli amministratori, i quali devono cercare di attirare le simpatie (rectius: i voti) di chi pretende limitazioni e divieti ma poi sono perfettamente consapevoli non solo dell'illegittimità dei propri atti, ma anche della facilissima annullabilità delle sanzioni.
Trattandosi difatti di sanzioni amministrative derivanti da ordinanze emesse nell'esercizio di poteri di PS, tutte le sanzioni irrogate sono annullabili dal prefetto mediante un banalissimo ricorso gerarchico. Ed i prefetti, ben consci della situazione, annullano praticamente ogni sanzione amministrativa limitandosi a lasciare che intervenga il silenzio-assenso (stabilito dalla legge in 120 giorni, decorsi i quali il ricorso si intende tacitamente accolto).
Come comportarsi?
I consigli sui comportamenti da tenere sono a dir poco banali, riconducibili a buonsenso e responsabilità:
acquistare ed usare esclusivamente prodotti autorizzati e muniti di etichettatura con marchio di conformità "CE";
attenersi scrupolosamente alle indicazioni di sicurezza riportate dal produttore o dall'importatore sull'etichetta, soprattutto per quanto riguarda le distanze di sicurezza e le direzioni di utilizzo, e non tentare "esperimenti" di alcun tipo;
non affidare o consegnare mai prodotti pirotecnici a chi non abbia l'età prescritta dalla legge in base alla classificazione;
non dimenticare mai che i prodotti pirotecnici sono commercializzati per finalità di svago, ma comportano comunque dei rischi potenziali e non sono fatti per giocare infantilmente;
mantenersi sempre lucidi e sobri quando si prevede di utilizzare prodotti pirotecnici;
non utilizzare impropriamente i prodotti pirotecnici per arrecare consapevolmente disturbo o molestia a persone o animali o per danneggiare oggetti (condotte a tutti gli effetti sanzionabili penalmente!);
non abbandonare a terra articoli pirotecnici inesplosi e che possano causare lesioni a bambini o persone inesperte;
non abbandonare nelle aree pubbliche i resti dei prodotti pirotecnici utilizzati.
Rispettate queste semplicissime regole, chi ritiene di essere nel giusto può assumersi il rischio di ignorare le ordinanze ed i regolamenti illegittimi. Sempre tenendo presente che l'eventualità di sanzioni, per quanto ridotta e comunque "rimediabile", esiste e può comportare altri tipi di noie collaterali. Buon divertimento!



Buonasera,
complimenti per l'articolo molto chiaro e dettagliato. Grazie per le informazioni e Buone Feste 😊.
Giuseppe