Piombo e zone umide, facciamo chiarezza
- Giulio Magnani
- 13 set 2023
- Tempo di lettura: 3 min
Aggiornamento: 19 set 2023
Aggiornamento: vedi anche la petizione al Governo per la soluzione delle problematiche legate al piombo nelle zone umide
La recente notizia del pronunciamento del TAR Lazio sulla circolare ministeriale sull'utilizzo del munizionamento contenente piombo nelle zone umide [1] ha generato una sensibile preoccupazione tra cacciatori e tiratori sportivi. Cerchiamo di chiarire alcuni punti fondamentali.
Per prima cosa bisogna distinguere tra il Regolamento (UE) 2021/57 [2], entrato in vigore il 15 febbraio 2023, e le ulteriori disposizioni REACH attualmente in discussione e contro cui si sta spendendo il settore armiero. Il primo riguarda solo l'uso nelle "zone umide" o nelle loro vicinanze di munizionamento contenente piombo, le seconde, su cui è in corso un intenso dibattito, riguardano l'uso del piombo in generale nelle munizioni per armi civili e pone problematiche ben più ampie.
Concentrandoci quindi solo sul Regolamento (UE) 2021/57, specifichiamo che questo modifica il precedente Regolamento (CE) 1907/2006 [3], che garantisce la sicurezza delle sostanze chimiche introdotte o impiegate nel territorio europeo; non si tratta quindi di una norma specifica in materia venatoria.
Tale recente regolamento introduce il divieto (tra l'altro già in passato introdotto, nella sostanza, in diversi calendari venatori) di praticare qualsiasi attività di tiro con munizionamento in piombo in "zone umide" ed a meno di 100 metri dalla loro perimetrazione. Non esiste quindi una distinzione tra attività venatoria ed attività sportiva ed ogni attività di tiro con munizioni contenenti piombo risulta vietata. Occorre però analizzare nel dettaglio l'ambito applicativo della norma.
Anzitutto il regolamento stesso definisce come zone umide le "superfici di paludi, pantani e torbiere o distese d’acqua naturali o artificiali, permanenti o temporanee, in cui l’acqua è stagnante o corrente, dolce, salmastra o salata [...]" e quindi possiamo affermare senza dubbio che il divieto non si applica a fiumi, torrenti e fossi in quanto non definibili come "distese". Attenzione però agli spazi aperti soggetti ad allagamento temporaneo: sebbene sia innegabile che la norma voglia tutelare la fauna selvatica (soprattutto gli uccelli) che popolano o si soffermano nelle zone umide (e difficilmente vedremo fenicotteri popolare un parcheggio, un piazzale o un prato allagato da un'acquazzone), non bisogna confidare eccessivamente nel buonsenso di un accertatore "ideologicamente zelante".
In secondo luogo osserviamo come, nonostante non vi sia distinzione tra attività venatoria o sportiva, anche il concetto di "attività di tiro" è estremamente circoscritto e definito come "sparare colpi con un fucile da caccia" (a sua volta definito come "arma a canna liscia non ad aria compressa") ed allo stesso tempo anche il concetto di "munizioni" è estremamente limitato e definito come "pallini utilizzati in una singola carica o cartuccia di fucile da caccia, o per i quali sia previsto tale utilizzo". In considerazione di tutte queste limitazioni diventa evidente che il divieto di uso di munizioni in piombo si applica esclusivamente alle armi da fuoco lunghe a canna liscia ed alle munizioni a pallini o comunque spezzate, rimanendo sempre consentito l'uso di munizioni in piombo in armi da sparo a canna rigata e perfino di munizioni a palla unica in piombo sparate con armi a canna liscia.
Occorre infine prestare molta attenzione alla seguente disposizione del Regolamento: "una persona colta nell’atto di portare con sé munizioni all’interno di una zona umida o a non oltre 100 metri da essa quando svolge attività di tiro, si sta recando a svolgere attività di tiro o rientra dopo aver svolto tale attività è considerata svolgere attività di tiro in una zona umida, a meno che non sia in grado di dimostrare che si tratta di un’altra attività di tiro".
Alla luce di quanto riportato sopra, è evidente però che l'attività sportiva rimane marginalmente toccata (se non per quanto riguarda il tiro a volo e le discipline shotgun, per le quali comunque esistono da anni in commercio munizioni senza piombo a prezzi tutto sommato abbordabili [4]) mentre per quanto attiene l'ambito venatorio sono divenuti generali ed operanti sull'intero territorio nazionale i divieti già in passato introdotti da molte regioni nei calendari venatori.
[1] Circ. Min. 9 febbraio 2023, n. 72, in realtà né annullata né sospesa ma dichiarata sostanzialmente inefficace dalla Ordinanza cautelare TAR Lazio n. 05447/2023
[4] sebbene nelle discipline shotgun il munizionamento senza piombo possa causare gravi pericoli per via dei rimbalzi sui bersagli metallici
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