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Rinvenimento di armi, munizioni ed esplodenti

Nel caso in cui siano rinvenute delle armi occorre fare immediatamente denuncia di rinvenimento all'Ufficio di PS competente per il luogo ove sono state rinvenute, che provvederà ai necessari accertamenti [1]. Le procedure sono state definite dal Ministero con specifica circolare [2].


Se si tratta di armi appartenute ad un parente defunto o comunque ad una persona di cui si è eredi, sarà sufficiente verificare la regolarità della detenzione ed attivare le procedure per la regolarizzazione. Qualora le armi non risultassero denunciate ciò non implica che fossero detenute illegalmente. Ad esempio alcune armi occultate e dimenticate al tempo della guerra non possono considerarsi detenute illegalmente, e così anche altre detenute successivamente ma occultate e dimenticate o smarrite prima del 1975 (soprattutto se si tratta di armi ad aria o gas compressi o di lanciarazzi o di armi da bersaglio da sala).


Se al contrario si tratta di armi di cui il rinvenitore non conosce la provenienza, o addirittura rinvenute in un luogo pubblico, la procedura è più complessa. Anzi tutto l'Autorità di PS deve accertare che non si tratti di armi da guerra o tipo guerra [3], che presentino tutti i segni distintivi obbligatori [4] e se risultano denunciate da qualcuno (poiché potrebbero essere armi smarrite o rubate). Nel tal caso se viene identificato un proprietario gli vengono restituite. Si procede in ogni caso, per prassi, a verificare se le armi siano state utilizzate per commettere crimini. In caso di esito negativo, e sempre che non siano state necessariamente importate o detenute illegalmente, chi le ha rinvenute, se titolare delle autorizzazioni necessarie per l'acquisto di armi, può chiedere che gli vengano intestate. La procedura prevede che l'arma sia consegnata al Sindaco, il quale ha l'obbligo di pubblicare la notizia del ritrovamento; decorso un anno senza che l'eventuale proprietario ne abbia chiesto la restituzione, chi ha ritrovato l'arma può diventarne definitivamente proprietario [5].


Analogamente chi rinviene munizioni o esplodenti può diventarne legittimamente proprietario e quindi detenerli, salvo ovviamente che si tratti di munizioni da guerra o di esplodenti che non possono tenersi in deposito senza licenza [6]. Per gli esplodenti la legge non prevede la denuncia ed il deposito [7].








[5] art. 927 CC e successivi


[6] quelli diversi da quelli indicati


[7] all'art. 20 L. 110/75 il quinto comma prescrive il "deposito" delle armi e parti di arma rinvenute, mentre il sesto comma impone di "dare notizia" all'Autorità di PS del rinvenimento di esplodenti

 
 
 

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