Silenziatori per armi da sparo (sintesi)
- DirittoArmi.it
- 3 dic 2024
- Tempo di lettura: 1 min
Aggiornamento: 4 dic 2024
Da novembre 2013 sono vietati la fabbricazione, l'introduzione nel territorio dello Stato e la vendita di silenziatori e più in generale di qualsiasi dispositivo progettato o adattato per attenuare il rumore causato da uno sparo. La definizione include tutti gli accessori utilizzabili su armi da sparo, quindi anche quelli per armi ad aria o gas compressi, di cui è in sostanza vietata la commercializzazione.
Chi deteneva legalmente silenziatori prima di novembre 2013 può continuare a detenerli e può trasportarli, usarli e cederli ad altri soggetti privati (incluse le associazioni sportive). Possono inoltre essere liberamente ceduti in comodato o in locazione.
Non ne è consentito l'utilizzo a caccia, ma ne è consentito l'uso durante le attività di controllo e contenimento della fauna selvatica (esclusivamente nelle regioni che hanno recepito tale possibilità, ad esempio in Toscana).
Da settembre 2018 sono stati eliminati dalle parti essenziali di arma e pertanto è venuto meno l'obbligo di denuncia. Le vecchie denunce in ogni caso testimoniano la detenzione legale al momento dell'entrata in vigore delle restrizioni alla commercializzazione.
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