Silenziatori per armi da sparo (sintesi)
- DirittoArmi.it
- 3 dic 2024
- Tempo di lettura: 1 min
Aggiornamento: 26 mag

Da novembre 2013 sono vietati la fabbricazione, l'introduzione nel territorio dello Stato e la vendita di silenziatori e più in generale di qualsiasi dispositivo progettato o adattato per attenuare il rumore causato da uno sparo. La definizione include tutti gli accessori utilizzabili su armi da sparo, quindi anche quelli per armi ad aria o gas compressi, di cui è in sostanza vietata la commercializzazione. La definizione come "silenziatori", "moderatori", "soppressori" o "attenuatori" è del tutto indifferente ai fini della legge.
E' ambigua la posizione dei silenziatori integrali all'arma, ma l'ampissima definizione di legge sembrerebbe non escluderli dai divieti.
Chi deteneva legalmente silenziatori prima di novembre 2013 può continuare a detenerli e può trasportarli, usarli e cederli ad altri soggetti privati (incluse le associazioni sportive). Possono inoltre essere liberamente ceduti in comodato o in locazione.
Non ne è consentito l'utilizzo durante l'attività venatoria, ma dal 2023 ne è espressamente consentito l'uso durante le attività di controllo e contenimento della fauna selvatica (esclusivamente nelle regioni che hanno recepito tale possibilità, ad esempio la Toscana).
Da settembre 2018 sono stati eliminati dalle parti essenziali di arma e pertanto è venuto meno l'obbligo di denuncia, ma una giurisprudenza controversa ed ostinata continua a considerarli comunque parti di armi. Le vecchie denunce in ogni caso testimoniano la detenzione legale al momento dell'entrata in vigore delle restrizioni alla commercializzazione.
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